Sanzioni Albo imprese artigiane

CON LEGGE REGIONALE 23 APRILE 2013, N. 5, IN VIGORE DAL 15 MAGGIO 2013, L'ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE È SOPPRESSO E SOSTITUITO A TUTTI GLI EFFETTI DAL REGISTRO IMPRESE.

L'ART.25 DELLA L.R.1/2009 È SOSTITUITO DAL SEGUENTE:

ART.25.sanzioni

  1. Ai trasgressori delle disposizioni di cui alla presente legge sono inflitte, nel rispetto delle norme e dei principi di cui alla legge 24.11.1981,n. 689  le sanzioni amministrative consistenti nel pagamento di una somma così determinata:
    • a) In caso di esercizio dell'attività artigiana senza l'annotazione della qualifica nell'apposita sezione del registro imprese si applica la sanzione amministrativa pecuniara da 250,00 a 2.500 euro;
    • b) In caso di uso, da parte di imprese non annotate con la qualifica di impresa artigiana, di qualsiasi riferimento all'artigianato  nella ditta, nella ragione sociale, nella denominazione, nell'insegna o nel marchio si applica, per ogni singolo episodio, la sanzione amministrativa pecuniara da 300,00 euro a 3.000,00 euro;
    • c) In caso di uso non consentito della denominazione 'eccellenza artigiana' e del marchio 'Piemonte eccellenza Artigiana', di cui all'art.14, si applica, per ogni singolo episodio, la sanzione amministrativa pecuniaria da 350,00 euro a 3.500,00 euro.
  2. Le sanzioni di cui al comma 1 sono accertate ed irrogate dalla CCIAA competente per territorio nella cui circoscrizione  è posta la sede legale dell'impresa.

Cosa prevedeva la legge regionale 14 gennaio 2009, N.1

L'art. 25 della legge regionale 1/2009 attribuisce alle Camere di Commercio le funzioni di accertamento ed irrogazione delle sanzioni amministrative in caso di omessa comunicazione nei termini, di iscrizioni, modifiche e cancellazioni nonché l'introito dei relativi proventi.

Casi sanzionatori

Le sanzioni vengono applicate in caso di:

  1. Comunicazione di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane presentate oltre 30 giorni dalla data di inizio dell'attività od omessa comunicazione;
  2. Comunicazione di modifica dell'attività, della sede e della ragione sociale presentata oltre i 30 giorni dall'evento od omessa comunicazione;
  3. Comunicazione di cessazione presentata oltre 30 giorni dalla data di cessazione dell'attività o dalla data di perdita dei requisiti stabiliti dalle disposizioni vigenti od omessa comunicazione;
  4. Uso illecito, da parte di un'impresa non iscritta all'Albo, di riferimenti all'artigainato nella denominazione della ditta o nell'insegna o nel marchio.

Importi

  • a) Da euro 250,00 a euro 2.500,00 in caso di omessa comunicazione di iscrizione ovvero di comunicazione effettuata oltre i  termini previsti dall'art. 23
  • b) Da euro 25,00 a euro euro 150,00 in caso di comunicazione di iscrizione presentata entro 60 giorni dalla scadenza dei termini
  • c) Da euro 200,00 a euro 1.000,00 in caso di omessa comunicazione di modifica o di cessazione ovvero di comunicazione  effettuata oltre i termini
  • d) Da euro 25,00 a euro 150,00 in caso di comunicazione di modifica o di cessazione presentata entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini;
  • e) Da euro 200,00 a euro 2.000,00 in caso di uso illecito, da parte di un'impresa non iscritta all'albo, di riferimenti all'artigianato nella denominazione della ditta o nell'insegna o nel marchio.

Ricorsi

I soggetti che ricevono una contestazione o notifica di un verbale di accertamento di violazione amministrativa possono:

  • Estinguere il procedimento sanzionatorio effettuando il pagamento in misura ridotta nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricezione della contestazione o notificazione;
  • Presentare scritti difensivi in carta libera entro 30 giorni dalla ricezione della contestazione o notificazione all'U.O. Affari legali e Gestione Risorse Umane, richiedendo altresì - qualora lo desiderino - una audizione personale. In tal caso occorre allegare copia degli atti di accertamento.

Nei casi previsti dalla legge i verbali di accertamento per i quali non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, vengono trasmessi dagli organi accertatori all'U.O. Affari legali che, una volta esaminata la documentazione e gli eventuali scritti difensivi pervenuti, provvede ad emettere motivata ordinanza ingiunzione di pagamento o, nel caso in cui venga ritenuto infondato l'accertamento, una motivata ordinanza di archiviazione degli atti.
Avverso l'ordinanza ingiunzione di pagamento è ammesso il ricorso alla autorità giudiziaria competente per valore o materia (Giudice di Pace o Tribunale), entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento.
In caso di mancato pagamento nei termini dell'ordinanza-ingiunzione, l'ufficio provvede all'attivazione delle procedure per il recupero coattivo delle somme dovute con le relative maggiorazioni tramite il concessionario di riscossione.

Ultima modifica
Gio 28 Dic, 2023