Protesti
FONTI NORMATIVE
D.M. n.316 del 09/08/2000
Legge n.108 del 07/03/1996 art.17
Legge n.77 del 12/02/1955
Legge 18 agosto 2000, n.235
Descrizione attività
I pubblici ufficiali abilitati a levare protesti provvedono mensilmente a trasmettere alla Camera di Commercio gli elenchi contenenti i nominativi dei soggetti protestati per mancato pagamento di cambiali accettate, di vaglia cambiari e di assegni bancari. L'Ente camerale provvede entro dieci giorni dalla ricezione dell'elenco alla sua pubblicazione nel Registro Informatico dei Protesti, che risulta così continuamente aggiornato, con l´inserimento dei protesti levati mensilmente e la cancellazione delle cambiali pagate per le quali venga presentata istanza di cancellazione, consentendo in tal modo la possibilità di effettuare ricerche relative agli ultimi cinque anni in qualsiasi provincia italiana.
Il servizio è rivolto a banche, società finanziarie, professionisti, imprese e cittadini che desiderano verificare l´affidabilità di un´azienda o di una persona fisica oppure per documentare la propria solvibilità.
Il Registro informatico dei Protesti è pubblico e la sua consultazione avviene tramite interrogazioni effettuate allo sportello camerale su tutto il territorio nazionale. Viene quindi rilasciata una visura o un certificato, a seconda delle necessità del richiedente; tali documenti sono volti ad attestare la sussistenza o meno di effetti protestati a carico della persona o dell'impresa sul cui nominativo o ragione sociale l'interrogazione viene richiesta.
La notizia di ciascun protesto è conservata fino al momento in cui il debitore non ne chiede la cancellazione, oppure, in mancanza di tale cancellazione, per cinque anni dalla data dell'inserimento nel Registro, dopodichè viene cancellata automaticamente.
La legge 18 agosto 2000, n.235 (in vigore dal 27 dicembre 2000) ed il D.M. 9 agosto 2000, n.316
(in vigore dal 15 aprile 2001) hanno apportato alcune variazioni sostanziali in materia di protesti cambiari.
In particolare, successivamente all'entrata in vigore della predetta normativa, il debitore di una cambiale nei confronti del quale il protesto è stato levato deve essere identificato anche con l´indicazione del domicilio, del luogo e della data di nascita per evitare i frequenti casi di omonimia.
Inoltre la pubblicazione cartacea degli elenchi dei protesti da parte degli enti camerali è stata soppressa dal maggio 2001 con l´entrata in vigore del Registro nazionale informatico dei protesti tenuto da Infocamere, la società consortile informatica delle Camere di Commercio. L´Ufficio riceve gli elenchi protesti dagli ufficiali levatori redatti su apposito software e provvede ad inserirli nell´archivio informatico.
Procedura per richiedere la cancellazione
Il debitore che esegue il pagamento di una cambiale entro dodici mesi dalla data del protesto ha la possibilità di ottenere, previa esibizione della prevista documentazione, la cancellazione del proprio nome dal Registro informatico presentando personalmente apposita istanza al Dirigente competente.
Resta in vigore la competenza del Tribunale in materia di riabilitazione (art.17 legge 108/96) che può essere concessa dal Presidente del Tribunale competente a chi, subito uno o più protesti per i quali ha adempiuto all´obbligazione e decorso un anno dall´ultimo protesto levato a suo carico, ha avanzato formale istanza.
Una volta ottenuto il decreto di riabilitazione, l´interessato dovrà presentare apposita istanza al Presidente dell´Ente camerale ai fini della cancellazione del proprio nominativo dal Registro informatico dei protesti.
La procedura di riabilitazione è altresì necessaria per la cancellazione di cambiali il cui pagamento sia avvenuto oltre un anno dopo la levata del protesto.
Il 22 giugno 2006 è entrato in vigore il regolamento protesti approvato dal Consiglio Camerale, che ha provveduto a modificarlo in relazione alle modifiche normative intervenute ad opera della L. 150/2011.
Scarica il regolamento protesti aggiornato.