FAQ

[19 giugno 2007] Occorre presentare un modello R in bollo (salvo che si tratti di Onlus) firmato dal legale rappresentante (con copia del documento di identità se la firma non è effettuata alla presenza dell'addetto) allegando copia conforme del verbale di nomina e un Intercalare P per ciascun consigliere.

[2 gennaio 2013] In caso di smarrimento o furto del Certificato d’Origine già vistato dalla Camera di Commercio può essere richiesto un suo duplicato a condizione che il richiedente fornisca alla Camera di Commercio denuncia di smarrimento (in originale) presentata agli organi di Polizia. Per il rilascio del duplicato sarà utilizzato un nuovo formulario che dovrà recare, nel quadro 5 osservazioni, a dicitura “duplicato del Certificato d’Origine n ……”

Sul foglio rosa il richiedente dovrà indicare che il certificato è richiesto in sostituzione del C.O. n:….. che è stato smarrito come da denuncia allegata e che impegna a sopportare le conseguenze che potrebbero derivare dall'utilizzo, da parte di terzi, del certificato smarrito.

[19 giugno 2007] No, l'iscrizione al Ruolo non è obbligatoria per lo svolgimento di alcuna delle attività previste. L'iscrizione ha finalità di pubblicità ed è necessaria per iscriversi nell'Elenco dei CTU del Tribunale.

19 dicembre 2006

 

È il Registro nel quale le Camere di Commercio pubblicano gli elenchi dei nominativi protestati dai pubblici ufficiali levatori (notai, segretari comunali, ufficiali giudiziari, Stanza di Compensazione della Banca d'Italia). È stato istituito dall'art. 3-bis del D.L. n. 381 del 18 settembre 1995, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 480 del 15 novembre 1995 (Regolamento di attuazione: Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 9 agosto 2000, n. 316). Questo Registro ha sostituito la pubblicazione cartacea che veniva prodotta in passato dalle Camere di Commercio.

[19 giugno 2007] Occorre presentare un modello R in bollo (salvo che si tratti di Onlus) firmato dal legale rappresentante (con copia del documento di identità se la firma non è effettuata alla presenza dell'addetto) allegando copia conforme del verbale di nomina e un Intercalare P per ciascun consigliere.

[2 gennaio 2013] La nota ministeriale n. 75361 del 26/08/2009, emanata dal Ministero dello sviluppo economico d’intesa con Unioncamere, ha innovato le modalità di rilascio dei CO da parte delle Camere di commercio. Le principali novità sono:

  • maggior rilevanza della firma apposta dal richiedente sui documenti sulla quale la Camera di commercio esercita un attento controllo
  • sulla fattura viene apposto il visto “conformità firma”
  • è stato introdotto il principio di non condizionamento per le Camere di commercio per eventuali discrepanze tra C.O. regolarmente emesso e le condizioni fissate dai crediti documentari
  • il duplicato di un C.O. smarrito va richiesto entro 6 mesi dal rilascio
  • non possono essere vistate dichiarazioni discriminatorie verso altri paesi riportate su qualsiasi documento
  • è possibile richiedere un certificato per la Comunità Europea (occorre una richiesta motivata e documentata)
  • le dichiarazioni apposte sul foglio rosa e sulle autocertificazioni sono rese ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/2000 ed hanno quindi valore di dichiarazione resa di fronte a pubblico ufficiale, con le conseguenti responsabilità del dichiarante in merito al contenuto delle dichiarazioni rese, in base a quanto disposto dall’art. 76 dello stesso DPR.

[6 ottobre 2010] Il d.lgs. n. 59/2010 ha soppresso il Ruolo, mantenendo però i requisiti professionali previsti dalla legge n. 204/85. Tali requisiti vanno verificati dalla Camera di commercio che iscrive i dati relativi nel Registro delle imprese, se l'attivitàè svolta in forma di impresa, oppure nel Repertorio Economico Amministrativo (REA) per i soggetti diversi dalle imprese. Le nuove procedure di iscrizione sono state stabilite con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico.

[2 gennaio 2013] Il certificato di origine è rilasciato per merci in corso di spedizione. Nel caso di spedizione già avvenuta e solo per fatture non più vecchie di 6 mesi, con richiesta scritta e motivata da parte dello speditore e dietro presentazione di documenti giustificativi, è consentito il rilascio del certificato di origine “a posteriori”. Il richiedente deve dichiarare, inoltre, ai sensi dell’art 47 D.P.R. n. 445/2000 che non esistono precedenti richieste di emissione per la medesima spedizione.

[19 giugno 2007] No, al momento non esiste alcun albo o ruolo per gli amministratori di condominio.

9 maggio 2007

 

La maggiorazione dello 0,40%, dovuta per i pagamenti effettuati nei trenta giorni successivi alla scadenza, deve essere calcolata e versata senza arrotondamento.

18 giugno 2010

 

La legge prevede l'obbligo di verifica dei requisiti per tutti i legali rappresentanti.

20 dicembre 2006

 

La pubblicazione è mensile. Gli Ufficiali levatori trasmettono gli elenchi il 1º giorno di ogni mese. Detti elenchi contengono i protesti levati fino al 26 del mese precedente a partire da quelli levati dal 27º giorno del mese antecedente (ad esempio il 1º dicembre 2005 hanno trasmesso i protesti levati dal 27 ottobre al 26 novembre 2005). Le Camere provvedono alla pubblicazione nei 10 giorni successivi al loro ricevimento.

20 dicembre 2006

 

Rimangono iscritti per 5 anni dalla data di registrazione, sempre che, nel frattempo, non ne venga disposta la cancellazione da parte del Dirigente dell'Ufficio protesti o la sospensione da parte del Tribunale.

20 dicembre 2006

 

Ogni Camera pubblica i protesti levati nel territorio di competenza relativi al mancato pagamento di assegni (bancari e postali), cambiali accettate e vaglia cambiari, mentre i protesti delle tratte non accettate non vengono pubblicati.

9 maggio 2006

 

Il diritto annuale versato per l'iscrizione di una nuova impresa o di una nuova unità locale assolve il debito relativo all'anno in corso e non deve essere ripagato alla scadenza di giugno.

9 maggio 2007

 

Sull'argomento delle trasformazioni di natura giuridica, il Ministero delle attività produttive (con circolare n.555358 del 25.7.2003) ha chiarito che tutte le società sono iscritte nella SEZIONE ORDINARIA del Registro Imprese, quindi le trasformazioni sono ininfluenti ai fini della determinazione del diritto annuale.

Il diritto annuale dovuto dalle imprese iscritte nella SEZIONE ORDINARIA del Registro Imprese (anche se annotate nella SEZIONE SPECIALE) deve essere determinato applicando la misura fissa e le aliquote per scaglioni di fatturato (art. 8 comma 5 del Decreto Interministeriale 11 maggio 2001, n. 359).