Omessi/Incompleti pagamenti e sanzioni
Omesso o incompleto versamento
Il contribuente che non ha provveduto al pagamento del diritto annuale nei termini fissati dalla legge o ha effettuato un versamento incompleto, ha la possibilità di sanare spontaneamente la violazione commessa (c.d. ravvedimento operoso) beneficiando di riduzioni automatiche sulle misure minime delle sanzioni applicabili ai sensi del D. M. n. 54 del 27 gennaio 2005, a condizione che:
1) la violazione non sia ancora stata contestata dall'Ufficio;
2) non sia decorso più di un anno dalla scadenza originaria del tributo.
La normativa vigente prevede due fattispecie di ravvedimento (a tal proposito si precisa, come chiarito dalla nota MISE n. 0016919 del 06/02/2015, che non sono applicabili al diritto annuale le novità in materia di ravvedimento introdotte dall'art.1 c. 637 lett.b) della L. 190/2014):
- La prima (c.d. ravvedimento breve), più vantaggiosa dal punto di vista della sanzione, può essere utilizzata soltanto se non sono decorsi più di 30 giorni dalla scadenza originaria del tributo.
- La seconda (c.d. ravvedimento lungo) può essere utilizzata se non è decorso più di un anno dalla scadenza originaria del tributo.
Entrambe le fattispecie si perfezionano col versamento:
- Del tributo non versato o versato in misura inferiore;
- Degli interessi legali maturati dalla data di scadenza originaria fino al giorno in cui viene eseguito il versamento, calcolati con la formula (tributo dovuto x tasso legale annuo x numero di giorni di ritardo) / 365) tenuto conto delle variazioni del tasso legale annuo come da riepilogo sottoriportato;
- Di una sanzione ridotta rispetto al minimo applicabile in caso di omesso o incompleto pagamento (art. 16 c. 5 del D. L. 185/2008, convertito in legge con L. 2/2009; art. 1 commi 20, 22 della L. 220/2010; Deliberazione della Giunta Camerale di Asti n. 87 del 6 luglio 2011), variabile in base al periodo in cui cade la scadenza originaria del tributo e al tipo di ravvedimento come di seguito riportato:
Scadenza fino al 30/01/2011 (quindi con violazioni commesse prima del 1° febbraio 2011)
2,5 % del dovuto se il ravvedimento è BREVE (ossia 1/12 del minimo applicabile)
3% del dovuto se il ravvedimento è LUNGO (ossia 1/10 del minimo applicabile)
Scadenza successiva al 30/01/2011 (quindi con violazioni commesse dal 1° febbraio 2011)
3% del dovuto se il ravvedimento è BREVE (ossia 1/10 del minimo applicabile)
3,75% del dovuto se il ravvedimento è LUNGO (ossia 1/8 del minimo applicabile)
Il versamento delle suddette somme deve essere effettuato contestualmente (art. 13 c. 2 del D. Lgs. 472/1997; art. 6 c. 4 D. M. n. 54/2005 e circolare M. A. P. n. 5731 del 20 giugno 2005), tramite F24 telematico, compilando la "Sezione IMU e altri tributi locali" come segue:
Cod. ente/cod. comune: AL Cod. tributo: 3850 Anno di riferimento: 20.... Importi a debito versati: tributo
Cod. ente/cod. comune: AL Cod. tributo: 3851 Anno di riferimento: 20.... Importi a debito versati: interessi
Cod. ente/cod. comune: AL Cod. tributo: 3852 Anno di riferimento: 20.... Importi a debito versati: sanzione
È esclusa la compensazione per le somme versate tramite i codici 3851 e 3852 (Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 115/E del 23 maggio 2003).
Riepilogo variazioni del tasso legale annuo dal 2001
dal 01.01.2001 al 31.12.2001 = 3,5 %
dal 01.01.2002 al 31.12.2003 = 3%
dal 01.01.2004 al 31.12.2007 = 2,5%
dal 01.01.2008 al 31.12.2009 = 3%
dal 01.01.2010 al 31.12.2010 = 1%
dal 01.01.2011 al 31.12.2011 = 1,5%
dal 01.01.2012 al 31.12.2013 = 2,5%
dal 01.01.2014 al 31.12.2014 = 1%
dal 01.01.2015 al 31.12.2015 = 0,5%
dal 01.01.2016 al 31.12.2016 = 0,2%
dal 01.01.2017 al 31.12.2017 = 0,1%
dal 01.01.2018 al 31.12.2018 = 0,3%
dal 01.01.2019 al 31.12.2019 = 0,8%
dal 01.01.2020 al 31.12.2020 = 0,05%
dal 01.01.2021 al 31.12.2021 = 0,01%
dal 01.01.2022 al 31.12.2022 = 1,25%
dal 01.01.2023 = 5%
Sanzioni
I tardivi, incompleti od omessi pagamenti sono disciplinati dal D. Lgs. n. 472 del 18/12/1997, dal D. M. n. 54 del 27/01/2005 e dai Regolamenti adottati in materia dalla Camera di Commercio di Asti.