Rimborsi e compensazioni
Rimborsi
Le richieste di rimborso e le azioni giudiziali finalizzate ad ottenere il rimborso dei diritti non dovuti, devono essere presentate, a pena di decadenza, entro 24 mesi dal versamento stesso (art. 10 D.M. 11/05/2001 n. 359) presentando alla Camera di Commercio apposito modello debitamente compilato in tutte le sue parti e firmato dal titolare/legale rappresentante dell'impresa.
Il modello deve essere inviato all'indirizzo PEC info@pec.aa.camcom.it
Modello di rimborso
Compensazioni
È stata riconosciuta la possibilità per i contribuenti che:
- Hanno erroneamente versato il diritto annuale;
- Hanno erroneamente versato più volte il diritto annuale per lo stesso anno;
- Hanno effettuato il versamento ad una Camera di Commercio alla quale non competeva il diritto di effettuare la compensazione degli erronei versamenti con altri versamenti a debito, sia per lo stesso diritto annuale, sia per qualunque altro tipo di tributo.
Per effettuare la compensazione è necessario che venga presentato un modello F 24 indicando, nel rigo relativo al debito, l'importo del tributo da pagare e, nel rigo riferito al credito, l'importo del diritto annuale erroneamente versato.
Si ricorda che, secondo quanto previsto dalla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 115 del 23/05/2003, è esclusa la compensazione per le somme versate con i codici :
- 3851 - Interessi per omesso o tardivo versamento del diritto camerale annuale
- 3852 - Sanzioni per omesso o tardivo versamento del diritto camerale annuale