Materiale elettrico a bassa tensione

Dal 26 maggio 2016 è in vigore una nuova normativa di riferimento per il settore.

Il materiale elettrico di bassa tensione destinato ad essere utilizzato ad una tensione nominale compresa fra 50 e 1000 volt in corrente alternata e fra 75 e 1500 volt in corrente continua deve sottostare alle disposizioni previste dal D.Lgs. n.86/2016, che ha recepito la direttiva 2014/35/UE.

Le principali categorie di prodotti ad ampia diffusione che rientrano nella definizione di materiale elettrico a bassa tensione sono: piccoli e grandi elettrodomestici, apparecchiature per estetica, prodotti di illuminazione, elettroutensili, carica batterie, avvolgicavo, etc.

In particolare, i prodotti elettrici che costituiscono oggetto prevalente della vigilanza da parte della Camera di Commercio, nell'ambito del c.d. Progetto SVIM e in ragione dell'entità del rischio che essi pongono nonché dell'esistenza delle norme tecniche armonizzate, sono:

Apparecchi per l'illuminazione

  • Apparecchi fissi
  • Apparecchi mobili
  • Luminarie e catene luminose

Piccoli elettrodomestici

  • Ferri da stiro
  • Tostapane
  • Mixer/robot da cucina/frullatori/sbattitori
  • Bollitori elettrici
  • Stufe elettriche

Elettroutensili non professionali

  • Trapani e avvitatori non professionali
  • Seghetti non professionali

Materiale da installazione

  • Ciabatte (con interruttore e/o globo spia)
  • Avvolgicavo

Apparecchiature per estetica

  • Asciugacapelli
  • Arricciacapelli e piastra per capelli

Sono esclusi dall'ambito di applicazione delle normative di settore:

  • Materiale elettrico destinato ad essere usato in ambienti esposti a pericoli di esplosione;
  • Materiale elettrico per radiologia ed uso clinico;
  • Parti elettriche di ascensori e montacarichi;
  • Contatori elettrici;
  • Prese e spine di corrente per uso domestico;
  • Dispositivi di alimentazione dei recinti elettrici;
  • Materiali elettrici speciali, destinati ad essere usati sulle navi e sugli aeromobili e per le ferrovie, conformi alle disposizioni di sicurezza stabilite da organismi internazionali, cui partecipano gli Stati membri della Comunità economica europea;
  • Materiale elettrico destinato ad essere esportato fuori dal territorio della Comunità economica europea.

Per i prodotti immessi sul mercato anteriormente al 20/04/2016.
La conformità dei prodotti immessi in commercio è dichiarata dal fabbricante che appone la marcatura CE, previa predisposizione del fascicolo tecnico di cui all'allegato III della L.791/77

Per i prodotti immessi sul mercato successivamente al 20/04/2016.
La conformità dei prodotti immessi in commercio è dichiarata dal fabbricante che appone la marcatura CE, previa predisposizione della Documentazione Tecnica di cui all'allegato III del D. Lgs. 86/2016.

La D.T. deve contenere le seguenti informazioni:

  • Una descrizione generale del materiale elettrico;
  • I disegni di progettazione e fabbricazione, gli schemi di componenti, sotto unità e circuiti;
  • Le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi e del funzionamento del materiale elettrico;
  • Un elenco delle norme armonizzate, delle norme internazionali o nazionali applicate, completamente o in parte, e qualora non siano state applicate, le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare gli obiettivi di sicurezza, compreso un elenco delle altre specifiche tecniche applicate;
  • I risultati dei calcoli di progettazione realizzati e degli esami effettuati;
  • Le relazioni sulle prove effettuate.

La Dichiarazione di conformità di cui all'All. II del D. Lgs. 86/2016, deve contenere:

  • Modello di prodotto/prodotto (numero di prodotto, tipo, lotto o serie)
  • Nome e indirizzo del fabbricante o dl suo rappresentante autorizzato.
  • Oggetto della dichiarazione (identificazione del materiale elettrico che ne consenta la rintracciabilità);
  • Riferimento alle norme armonizzate o alle altre specifiche tecniche in relazione alle quali è dichiarata la conformità;
  • Identificazione del firmatario che ha il potere di impegnare il fabbricante o il suo rappresentante stabilito nell'UE.

Marcatura ce

La conformità dei prodotti immessi in commercio é dichiarata dal fabbricante che appone la marcatura CE, previa predisposizione della Documentazione Tecnica di cui all'allegato III D. Lgs. 86/2016.

La marcatura CE deve essere apposta sul prodotto in modo visibile, leggibile ed indelebile sul materiale elettrico o sulla sua targhetta. Nei casi in cui ciò risulta impossibile, è apposta sull'imballaggio, e sui documenti d'accompagnamento. (Art. 13 D. Lgs. 86/2016). La marcatura CE, inoltre, deve essere conforme al simbolo grafico di cui all'All. II del Reg 765/2008.

Dati e informazioni obbligatorie

Sul prodotto, sulla confezione o sulla garanzia devono essere riportati:

  • I dati identificativi del prodotto: tipo (in via alternativa marca, modello, articolo, lotto, codice, codice a barre), o eventualmente partita di prodotti di cui fa parte (Art. 104, comma 4, lettera a, D.Lgs. 206/2005);
  • Il marchio di fabbrica o il marchio commerciale o la denominazione e/o ragione sociale ed indirizzo del produttore/rappresentante del produttore e, se questi non hanno sede nella UE, del responsabile dell'immissione sul mercato comunitario.

Principali riferimenti normativi

Normativa comunitaria

  • DIRETTIVA 2014/30/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica.
  • DIRETTIVA 2014/35/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione.
  • DIRETTIVA 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
  • REGOLAMENTO (CE) N. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93.
  • DIRETTIVA 2006/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione.[ABROGATA]
  • DIRETTIVA 2004/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica e che abroga la Direttiva 89/336/CEE.
  • DIRETTIVA 2003/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 dicembre 2003 che modifica la direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
  • DIRETTIVA 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) - Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione relativa all'Articolo 9.
  • DIRETTIVA 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 gennaio 2003 sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS).
  • DIRETTIVA 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 dicembre 2001 relativa alla sicurezza generale dei prodotti.

Normativa nazionale

  • D. Lgs. 18/05/2016 n. 80 - Modifiche al D. Lgs. 6/11/2007 n. 194, di attuazione della direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica.  
  • D. Lgs. 19/05/2016 n. 86 - Attuazione della Direttiva 2014/35/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione.
  • D. Lgs. 4/03/2014 n. 27 - Attuazione della Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
  • D.Lgs. 6/11/2007 n. 194 - Attuazione della Direttiva 2004/108/CE concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica e che abroga la Direttiva 89/336/CEE.
  • D.Lgs. 6/9/2005 n. 206 - Codice del consumo, Artt. 102-113.
  • D.Lgs. 25/7/2005, n. 151 - Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti.
  • L. 18/10/1977 n. 791 - Attuazione della Direttiva del Consiglio delle Comunità europee (n. 72/23/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione. [ABROGATA]
Ultima modifica
Mer 22 Nov, 2023