Bollatura libri e registri
Informazioni, adempimenti, modalità di richiesta della bollatura e di presentazione dei libri e Costi relativi
FONTI NORMATIVE
Art. 2215 c.c.
Art.8 legge 383/2001
Descrizione e adempimenti
Con la legge n. 383 del 18/10/2001 è stato soppresso l'obbligo della bollatura e vidimazione
- Del libro giornale,
- Del libro inventari,
- Di tutti i libri previsti dalle normative fiscali Dpr. n.633 del 26/10/1972 e Dpr. n. 600 del 29/09/1973.
Per tali libri permane solo l'obbligo della numerazione progressiva prima di essere messi in uso.
È tuttavia possibile provvedere alla bollatura in via facoltativa.
Rimangono invece inviare l'obbligatorietà e le modalità di bolatura dei libri sociali previsti dal codice civile.
La riforma del diritto societario, in vigore dal 1° gennaio 2004, prevede i seguenti libri sociali:
SPA (art. 2421 c.c.)
- Libro dei soci
- Libro delle obbligazioni
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale ovvero del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo della gestione
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti
- Il libro degli strumenti finanziari emessi i sensi dell'art. 2447 sexies c.c.
SRL (2478 c.c.)
- Libro delle decisioni dei soci
- Libro delle decisioni degli amministratori
- Libro delle decisioni del collegio sindacale e del revisore
Per le società di nuova costituzione, quando l'atto non è ancora stato depositato, occorre allegare una certificazione notarile dell'avvenuto rogito dell'atto costitutivo.
Competenza territoriale
L'Ufficio del registro delle imprese competente alla bollatura è quello della provincia ove è ubicata la sede legale. Per le imprese plurilocalizzate è competente l'ufficio del registro delle imprese presso il quale è iscritta la sede legale. Per i libri relativi alla sedi secondarie anche l'ufficio ove è ubicata la sede secondaria.
In alternativa è possibile rivolgersi ad un Notaio.
Forma dei libri
Possono essere libri rilegati, a fogli singoli o a modulo continuo.
Nel caso in cui si chieda la vidimazione di un libro con pagine a modulo continuo o a fogli mobili, nell'intestazione di ciascuna pagina occorre indicare il tipo di libro (esempio: libro giornale oppure libro inventari ecc...), la denominazione dell'impresa cui si riferisce il libro, il codice fiscale. Nel caso di libri rilegati i dati sopracitati vanno riportati solo sulla copertina del libro.
La numerazione deve essere progressiva per anno con l'indicazione dell'anno in cui è effettuata la bollatura (Circ. Ag. Entrate n. 92/2001) e deve essere eseguita per facciata utilizzabile.
Le facciate non numerate devono essere annulate;
Le marche da bollo devono essere applicati sull'ultima pagina del libro da bollare;
Modalità di presentazione della richiesta
- a) Modello L2, che può essere presentato anche da un incaricato dell'impresa.
- b) Attestazione in originale di versamento dei diritti di segreteria (in caso di versamento tramite c/c postale)
- c) Attestazione in originale di versamento della tassa di concessione governativa.
Per le società di capitali, le vidimazioni successive alla prima nel corso dello stesso anno, è sufficiente presentare la fotocopia della ricevuta di versamento forfetario.
Imprese di nuova costituzione
Nel caso venga richiesta la bollatura dei libri sociali di società non ancora iscritte nel registro occorre allegare al modello L2:
- a) Per le società di persone, società di capitali, società cooperative, società consortili, consorzi tra imprese ed enti locali, fotocopia dell' atto costitutivo, (contenente l'indicazione del repertorio, raccolta notarile, sigillo e firma del notaio)
Oppure
Dichiarazione notarile su carta intestata - b) Per le imprese individuali e per i soggetti collettivi iscrivibili al REA la fotocopia della ricevuta della domanda di iscrizione rilasciata dall'Ufficio.
Diritti di segreteria e costi
Tassa di concessione governativa
Tassa forfettaria
Si applica a:
- Società di capitali (spa-sapa-srl)
- Società consortili p.a. o a r.l.
- Sedi secondarie di società estere
- Consorzi ed aziende di enti locali
- Enti pubblici
Il versamento è pari a:
- € 309,87 (per capitale sociale fino 516.496, 90 euro)
- € 516,46 (per capitale superiore a 516.496, 90 euro)
Se il soggetto è neocostituito il versamento va effettuato sul c.c.p. 6007 intestato alla Agenzia delle Entrate prima della presentazione della dichirazione IVA.
Per gli anni successivi la tassa deve essere versata entro il termine di versamento dell'IVA utilizzando il modello di pagamento unificato F24 - sezione Erario codice 7085 entro il termine per la presentazione della dichiarazione IVA.
L'importo della tassa dipende dall'ammontare del capitale al 1° gennaio pertanto riduzioni o aumenti in corso d'anno non incidono sull'importo della tassa dovuta per l'anno in corso ma su quello della tassa dovuta per l'anno successivo.
Nel caso di trasformazione di società di persone in società di capitali in corso d'anno, deve esere versata la tassa forfetaria, mentre nel caso inverso, trasformazione da società di capitali in società di persone, il versamento forfetario già effettutato si considera valido per l'intero anno.
Tassa ordinaria
Si applica a:
- Imprese individuali
- Società di persone
- Società cooperative
- Le mutue assicuratrici
- I GEIE
- I consorzi di imprese di cui all'art. 2612 c.c.
- Le società estere
- Le associazoni e fondazioni
- Gli enti morali
Il versamento ammonta ad € 67,00 ogni 500 pagine o frazioni di 500 nel caso di società cooperativa o consorzio, per ogni libro o regsitro. Può essere effettuato sul c/c postale 6007, intestato all'Agenzia delle Entrate, oppure tramite l'applicazione delle marche di concessione governativa.
Esenzioni e riduzioni
Le cooperative sociali e i soggetti O.N.L.U.S. sono esenti dalla tassa di concessione governativa.
Le cooperative edilizie , regolarmente iscritte all'Albo delle società cooperative tenuto dal Ministero delle Sviluppo Economico beneficiano della riduzione ad un quarto della tassa che ammonta ad € 16,75 ogni 500 pagine o frazione.
Imposta di bollo
L'imposta di bollo è pari ad € 16,00 ogni 100 pagine o frazione. Deve essere assolta tramite l'applicazione sull'ultima pagine numerata di marche da bollo o tramite versamento con mod. F23 codice tributo 458T
L'importo della tassa si differenzia se il libro giornale o inventari, compresi i loro sezionali sono tenuti da
- Soggetti tenuti al pagamento forfetario
Per tali soggetti l'imposta di bollo è pari ad € 16,00 ogni 100 pagine o frazione. - Soggetti tenuti al pagamento della tassa ordinaria
L'imposta e pari a € 32,00 ogni 100 pagine o frazione.
Esenzioni
Sono esenti le cooperative edilizie, le cooperative sociali iscritte nell'Albo delle Cooperative, e le ONLUS.
Diritti di Segreteria
I diritti di segreteria, in ragione di € 25,00 per ogni libro o registro di cui si chiede la bollatura, possono essere pagati direttamente allo sportello in contanti o tramite bancomat. In alternativa è possibile utilizzare l'avviso di pagamento PAGOPA per la cui emissione occorre conttattare preventivamente l'ufficio o anche accedere al servizio di pagamento diretto on line tramite il seguente link https://pagamentionline.camcom.it/Autenticazione?codiceEnte=CCIAAAA. Se si utilizza il pagamento diretto on line occorre scegliere dal menù a tendina la voce "Vidimazione" e inserire nel box "Causale" i dati dell'impresa cui la bollatura si riferisce e il tipo ed il numero di libri per cui si effettua il pagamento.
Registro di carico e scarico rifiuti
Il Dlgs 4/2008 ha stabilito a partire dal 13 febbraio 2008 che i registri di carico /scarico dei rifiuti sono vidimati dalla Camere di Commercio territorialmente competenti.
La Camera di Commercio competente è quella della provincia in cui ha sede legale l'impresa o quella in cui è situata l'unità locale presso il quale viene tenuto il regsitro di carico e scarico .( art. 190, 230, 266 del Dlgs 152/2006).
I registri sono esenti dalla Tassa di Concessione governativa e dallimposta di bollo (Agenzia delle Entrate - risoluzione n. 159/E dell' 11 novembre 2005).
Sono dovuti i diritti si segreteria di € 25,00 per ogni registro. Le modalità di pagamento sono quelle indicate alla sopraindicata voce Diritti di segreteria.
Ogni pagina deve essere numerata e intestata con i riferimenti dell'impresa richiedente
Registro tenuto dal commissario liquidatore delle società cooperative, enti o consorzi cooperativi
Dal 15 agosto 2009, tale registro, nel quale devono essere annotate le operazioni relative all'amministrazione, del commissario deve essere vidimato dalla Camera di Commercio competente per territorio (articolo 10 comma 7 della Legge 23/07/2009 n. 99 - G.U. n. 176 del 31/07/2009).
I diritti di segreteria sono pari a € 10,00 per ogni libro.